[1]Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice, ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.

[2]Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, puo' autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 · dal 31 ottobre 2027 cambia: testo in arrivo →

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art77 · fonte del testo

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