Art. 1795 c.c. — Diritti del possessore della sola fede di deposito

[1]Il possessore della sola fede di deposito puo' ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.

[2]Sotto la responsabilita' dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito puo' ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantita' delle merci ritirate.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1795 · fonte del testo

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