[1]Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformita' del successivo art. 1212, n. 3, e dell'art. 126 del codice di procedura civile, e consegnarne copia al depositario, nonche' al creditore comparso, se la richiede.

[2]Se il creditore non e' stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Testo vigente dal 17 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art78 · fonte del testo

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