Art. 1750 c.c. — Durata del contratto o recesso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 5 ottobre 1991. Leggi il testo vigente →

[1]Se il contratto di agenzia e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso all'altra nel termine stabilito dalle norme corporative o dagli usi.

[2]Il termine di preavviso puo' essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennita'.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 5 ottobre 1991

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1750 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16294/2026

    26 maggio 2026

    In tema di contratto di agenzia, la conclusione diretta di affari da parte della preponente nella zona di competenza esclusiva dell'agente è legittima e non costituisce giusta causa di recesso di quest'ultimo, purché non continuativa e sistematica, bensì riferita a singoli affari, anche se di rilevante entità; in tali casi, stante il carattere dispositivo della norma contenuta nell'art. 1748, comma 2, c.c., il diritto dell'agente alla provvigione c.d. indiretta può essere pattiziamente escluso o limitato dalle parti, tramite l'inserimento di una clausola che ne preveda la non spettanza in relazione ad alcune categorie di clienti con i quali la parte preponente si riserva di contrattare direttamente.

    Art. 1750 c.c. · Art. 1748 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 208 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 26191/2025

    25 settembre 2025

    La speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non si applica al rapporto di agenzia, di modo che, a fronte di una clausola che preveda la tacita rinnovazione "di anno in anno salvo disdetta", la reiterata rinnovazione del contratto non determina la configurabilità di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato, e pertanto, nell'ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato ante tempus del preponente, l'agente ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso ma al risarcimento del danno derivante dal recesso medesimo.

    Art. 1750 c.c. · Art. 1751 c.c. · Art. 2096 c.c. · Art. 2118 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 110 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto riguarda l'estinzione del rapporto di agenzia, vengono applicati i principii generali del contratto di lavoro (art. 1750); e così, in relazione al rapporto a tempo indeterminato, viene riconosciuto all'agente, oltre a un'indennità di preavviso, un'indennità di risoluzione, il cui fondamento si riallaccia all'indennità di anzianità prevista per il contratto di lavoro (art. 1751). Si giustifica l'estensione all'agente di una tutela identica a quella accordata al lavoratore, per la stabile collaborazione che l'agente presta all'impresa del preponente, di cui costituisce un vero e proprio ausiliario, anche se ha certi caratteri di autonomia che rendono inconfondibile la sua figura con quella di un impiegato. La singolare posizione dell'agente spiega i criteri che si sono seguiti nella disciplina dell'indennità, e che divergono alquanto dai criteri invalsi per i rapporti di lavoro subordinato. L'indennità si determina in base all'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente nel corso dell'intero rapporto, e in misura proporzionale all'ammontare stesso; essa è dovuta anche per il caso di invalidità permanente e totale dell'agente. Nel caso di morte si devolve agli eredi e non ai congiunti viventi a carico. DELLA MEDIAZIONE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 723

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1750 · fonte del testo

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