Art. 171 c.c. — Cessazione del fondo

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[1]La costituzione del patrimonio familiare per atto tra vivi, quando non e' fatta da uno dei coniugi, e' perfetta con l'accettazione del coniuge o dei coniugi contemplati nell'atto costitutivo.

[2]L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore. In questo caso la costituzione non e' perfetta se non nel momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al costituente.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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  • Era stato proposto di assoggettare a riduzione la costituzione dei beni in patrimonio familiare anche quando il costituente fosse uno dei coniugi, per garantire in ogni caso che il complesso dei beni costituiti in patrimonio familiare non eccedesse la quota disponibile. Si è però creduto preferibile, quando il costituente sia il genitore, mantenere l'intangibilità del patrimonio, anche se ecceda la disponibile, per dare una maggiore tutela all'interesse dei minori. D'altra parte, non deve destare preoccupazione la posizione dei figli maggiorenni, in quanto essa è sufficientemente garantita dalla facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria, nei casi di necessità o di utilità evidente, il parziale scioglimento del vincolo per l'effetto di conseguire la parte loro spettante sulla quota di riserva.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 116

  • Non è stata data al nuovo istituto una più particolareggiata regolamentazione, giacchè sarebbe stata superflua. È ovvio infatti che la disciplina dettata per la dote potrà trovare applicazione in via analogica per il patrimonio familiare. Della dote.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 118

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art171 · fonte del testo

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