Art. 172 c.c. — Riduzione
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Era stato proposto di assoggettare a riduzione la costituzione dei beni in patrimonio familiare anche quando il costituente fosse uno dei coniugi, per garantire in ogni caso che il complesso dei beni costituiti in patrimonio familiare non eccedesse la quota disponibile. Si è però creduto preferibile, quando il costituente sia il genitore, mantenere l'intangibilità del patrimonio, anche se ecceda la disponibile, per dare una maggiore tutela all'interesse dei minori. D'altra parte, non deve destare preoccupazione la posizione dei figli maggiorenni, in quanto essa è sufficientemente garantita dalla facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria, nei casi di necessità o di utilità evidente, il parziale scioglimento del vincolo per l'effetto di conseguire la parte loro spettante sulla quota di riserva.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 116
Non è stata data al nuovo istituto una più particolareggiata regolamentazione, giacchè sarebbe stata superflua. È ovvio infatti che la disciplina dettata per la dote potrà trovare applicazione in via analogica per il patrimonio familiare. Della dote.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 118
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 44 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, e' soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art172 · fonte del testo
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