L'art. 17, affermato il principio che la capacità della persona è regolata dalla legge nazionale di essa, considera tuttavia capace lo straniero, anche se incapace secondo la sua legge nazionale, qualora compia nel Regno un atto per cui secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero. Da taluno è stato proposto di escludere da queste eccezioni le donazioni. Senonchè non è sembrata accettabile una deroga al principio dell'applicazione della legge nazionale dello straniero per gli atti di donazione, da lui compiuti nel Regno, poichè da un lato, il donante, data l'importanza dell'atto che compie, non deve essere sottratto alla regola generale sire a sua capacità e, dall'altro, il donatario, anche se in buona fede, per il fatto stesso che non sopporta alcun sacrificio, può essere assimilato al contraente a titolo oneroso in ordine al trattamento protettivo che a quest'ultimo vien fatto. Disponendo altrimenti, si sarebbe anche creata una ingiustificata disparità di trattamento tra gli atti di liberalità inter vivos e quelli mortis causa. A proposito di questi ultimi, alla locuzione «successione ereditaria» è stata sostituita l'espressione «successioni per causa di morte» più propria e più comprensiva.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 26