Al Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", l'autorizzazione per l'accettazione di donazioni di materiale, cimeli, libri, ecc., il cui valore non superi le lire 1.000.000 e' concessa con decreto del Prefetto della provincia di Milano, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione del museo stesso. Per l'acquisto di immobili e accettazione di eredita' e legati verranno osservate le norme stabilite dall'articolo 17, del Codice civile e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari.

Testo vigente dal 16 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;332~art9 · fonte del testo

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