Al Fine di potenziare le azioni indicate alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 e di agevolare l'attivita' svolta dalle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla relativa regolamentazione comunitaria, l'articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e loro unioni acquistano la personalita' giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'articolo 17 del codice civile. Le stesse sono soggette alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 33 del codice civile e alla denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come esercenti attivita' agricola, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni. Spettano alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti". Nei confronti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articolo 9, terzo e quarto comma, e articolo 10, quarto comma; al relativo finanziamento si provvede con le assegnazioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4.

Testo vigente dal 13 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-11-08;752~art8 · fonte del testo

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