Art. 1696 c.c. — Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 24 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 24 gennaio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1696 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9720/2026

    16 aprile 2026

    In tema di trasporto, ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita delle cose trasportate che non abbiano un prezzo determinato in base a tariffe fissate dalla pubblica autorità oppure alla stregua di listini di borsa o di mercato, il giudice può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente nei confronti del destinatario, poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato.

    Art. 1696 c.c. · Art. 2729 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 262 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1696 · fonte del testo

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