Art. 1696 c.c. — Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate

[1]((Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

[2]Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilita' del vettore.

[3]Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di piu' mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non puo' in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

[4]Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalita' previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

[5]Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1696 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9720/2026

    16 aprile 2026

    In tema di trasporto, ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita delle cose trasportate che non abbiano un prezzo determinato in base a tariffe fissate dalla pubblica autorità oppure alla stregua di listini di borsa o di mercato, il giudice può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente nei confronti del destinatario, poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato.

    Art. 1696 c.c. · Art. 2729 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 262 ↗

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nella Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗ sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2006 al 1 gennaio 2022. 27 parole tolte, 156 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a tolto: un aggiunto: 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali tolto: ed aggiunto: terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, tolto: comma aggiunto: paragrafo 3, della Convenzione tolto: per il trasporto stradale di merci, ratificata con aggiunto: relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, tolto: e successive modificazioni, nei trasporti aggiunto: nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilita' del vettore.

aggiunto: Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di piu' mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non puo' in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

tolto: La previsione di cui al comma precedente non e' derogabileaggiunto: Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalita' tolto: previste aggiunto: previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1696 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari