Codice civile

Art. 23 c.c. — Annullamento e sospensione delle deliberazioni

[1]Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

[2]L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

[3]Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, puo' sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli amministratori.

[4]L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume puo' essere sospesa anche dall'autorita' governativa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sull'art. 23 del progetto relativo all'annullamento delle deliberazioni contrarie all'atto costitutivo, allo statuto o alla legge, è stata fatta presente la necessità di stabilire che le deliberazioni, a cui si riferiva il detto articolo, non erano quelle affette da nullità assoluta, per le quali non era possibile alcuna sanatoria: a tal fine venne proposto di stabilire un termine per l'annullamento delle deliberazioni viziate. Ma la prefissione di un termine è sembrata pregiudizievole agli interessi dell'ente, in quanto agli amministratori sarebbe data la possibilità di tenere in sospeso la esecuzione delle deliberazioni illegali per tutta la durata del termine di annullamento e di darvi corso successivamente. Inoltre, dopo trascorso il termine, resterebbero consolidati non solo i diritti acquistati dai terzi di buona fede, ma altresì quelli dei terzi di mala fede, e ciò in pieno contrasto con la disposizione per cui solo i terzi di buona fede non possono essere pregiudicati dall'annullamento degli atti compiuti in esecuzione di deliberazioni dichiarate illegittime. Se si eccettua questo punto, è stata accolta nella redazione dell'art. 23, corrispondente all'art. 23 del progetto, la formula che era stata suggerita. È stata anzitutto ampliata la sfera dei legittimati ad agire, includendovi gli organi dell'ente e le pubbliche autorità. Il progetto considerava soltanto gli associati, fondandosi sul concetto che l'impugnativa costituisca una difesa dei diritti della minoranza, ma va osservato che l'opinione della minoranza può talvolta rappresentare l'espressione di interessi pubblicistici meritevoli di tutela. Si è designato poi, come organo della pubblica autorità, autorizzato ad agire, il pubblico ministero, il quale, per la sua costituzione e per la natura delle sue funzioni, si presenta più idoneo per la instaurazione del giudizio di annullamento. È stata mantenuta nel primo comma dell'art. 23, per completezza di dettato, la menzione del vizio di violazione dello statuto, che manca nella formula proposta, ma si è ritenuto superfluo disporre che la potestà di annullamento spetta alla autorità giudiziaria in quanto che deriva dai principi generali. La formula del secondo comma, relativa alla tutela dei terzi di buona fede, proposta nel progetto, è migliorata, ma non sostanzialmente modificata. Nel terzo comma dell'articolo è stata prevista la sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata in pendenza del giudizio d'impugnazione, quando ricorrono gravi motivi. È sembrato infine necessario stabilire che anche l'autorità governativa possa sospendere le deliberazioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 50

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art23 · fonte del testo

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