Codice civile

Art. 1563 c.c. — Scadenza delle singole prestazioni

[1]Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti.

[2]Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facolta' di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1563 · fonte del testo

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