Trattasi di un rapporto che si inizia con la consegna di una cosa mobile stimata (libri, oggetti di oreficeria, argenteria, gioielli, articoli di moda, ecc.). Alla scadenza, il ricevente ha l'obbligo di pagarne, a colui che gli ha consegnata la cosa, il prezzo corrispondente al valore di stima. Ma se il pagamento del prezzo è in obbligazione, il ricevente ha la facoltà di liberarsi restituendo alla scadenza la cosa ricevuta. Tale costruzione si distacca da quella classica e tradizionale, che ravvisava a carico del ricevente un'obbligazione alternativa (il prezzo o la cosa); ma meglio giustifica il regolamento circa l'incidenza del rischio. Il ricevente sopporta il rischio del perimento della cosa; egli può valersi della facoltà alternativa soltanto se la cosa esista e sia integra (incorrupta: art. 1557). La costruzione del rapporto come avente per oggetto un'obbligazione alternativa non avrebbe giustificato tale trattamento nel caso in cui il perimento o il deperimento fosse stato preceduto dalla dichiarazione di scelta da parte del debitore. Nei limiti della durata convenzionale del rapporto, la proprietà della cosa resta al tradens. La scadenza, scompagnata dall'adempimento, importa un solo effetto: la perdita per il debitore della facoltà alternativa di restituire la cosa. Il suo obbligo di pagare il prezzo è rigidamente consolidato; ma la proprietà della cosa rimane ancora presso il tradens e perdura fino a che non sia stato pagato il prezzo. Onde una duplice conseguenza, e cioè la possibilità di applicazione della sanzione penale al ricevente infedele e l'impignorabilità della cosa da parte dei creditori del ricevente (art. 1558, primo comma). Peraltro, la permanenza presso il tradens della proprietà della cosa fino al pagamento del prezzo non deve ostacolare lo svolgimento del rapporto verso la sua naturale conclusione, che è quella della vendita della cosa stessa ad opera del ricevente. Questi, pur non essendone proprietario, può trasferire la cosa ai terzi (art. 1558, primo comma): il tradens, a sua volta, pur essendone proprietario, non può trasferirla finchè non l'abbia recuperata (art. 1558, secondo comma). La dottrina costruisce e spiega in modi diversi tale fenomeno giuridico, ma al legislatore ciò riesce indifferente: egli doveva soltanto preoccuparsi di adeguare la disciplina del rapporto alla sua finalità economiche. DELLA SOMMINISTRAZIONE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 682