Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, comma

terzo, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre

1976 dal Tribunale per i minorenni di Ancona, sul ricorso proposto da

Silvestrini Daniela in Moroder, iscritta al n. 62 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 100 del 13 aprile 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di una controversia fra coniugi separati, avente per

oggetto la determinazione della scuola elementare cui iscrivere il

figlio, la parte convenuta ha eccepito l'incompetenza dell'adito

tribunale per i minorenni di Ancona, sostenendo invece - sulla base

degli artt. 710 e 711 cod. proc. civ. - la competenza in materia del

tribunale ordinario. Ma il tribunale per i minorenni, ritenendo

applicabile al caso in esame l'art. 155 terzo comma cod. civ., ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della norma

predetta, in riferimento ai principi stabiliti dagli artt. 3 primo

comma e 25 primo comma Cost.

Secondo l'ordinanza di rimessione - emessa il 21 dicembre 1976 - le

"decisioni di maggiore interesse", per le quali l'art. 155 terzo comma

cod. civ. prevederebbe la competenza del tribunale ordinario,

dovrebbero considerarsi equivalenti a quelle "questioni di particolare

importanza", per le quali gli artt. 316 cod. civ. e 38 primo comma

delle disposizioni di attuazione del codice stesso affermano invece,

quanto ai rapporti fra coniugi non separati, la competenza del

tribunale per i minorenni. Questa diversità di disciplina, a fronte

di situazioni identiche, comporterebbe però un'ingiustificata

disparità di trattamento, in danno dei coniugi separati: dal momento

che essi, diversamente dai coniugi non separati, non potrebbero

giovarsi né della specifica competenza né delle più rapide

procedure, proprie del tribunale per i minorenni.

Vero è che nel corso dei lavori preparatori dell'attuale art. 38 -

puntualmente ricordati dal giudice a quo - si disse che tale previsione

era imposta dall'esigenza di evitare pronunce contraddittorie,

rispettivamente adottate dal tribunale per i minorenni e dal tribunale

ordinario (in quanto competente in tema di separazione personale). Ma

lo scopo perseguito dal legislatore non sarebbe stato realizzato, dato

che l'identità dell'organo giudicante verrebbe meno comunque, tutte le

volte che si dovesse adire - per ragioni di competenza territoriale -

un organo diverso dal giudice della separazione. Ed allora tornerebbe a

farsi valere la regola - costituzionalmente garantita dagli artt. 3

primo comma e 25 primo comma - per cui il tribunale per i minorenni (e

non il tribunale ordinario) è il "giudice naturale degli interessi

minorili".

2. - Si è costituito in giudizio il solo Presidente del Consiglio

dei ministri, per sostenere l'infondatezza della proposta questione.

Nelle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato si contesta la pretesa

violazione del principio di eguaglianza, poiché non vi sarebbe

identità fra le fattispecie rispettivamente regolate dall'art. 155

terzo comma e dall'art. 316 cod. civ.: essendo la prima relativa ai

coniugi separati, la seconda invece all'esercizio di potestà comuni ai

coniugi non separati. Né risulterebbe violato il principio del giudice

naturale, dal momento che la competenza del tribunale ordinario sarebbe

"ricollegata a certi e determinati presupposti", prestabiliti dalla

legge in base a criteri obiettivi, secondo la costante giurisprudenza

di questa Corte. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione procede, ritenendole pacifiche,. da

alcune premesse di carattere interpretativo, concernenti la

disposizione impugnata. In primo luogo, cioè, il tribunale per i

minorenni di Ancona vi assume che il suo giudizio riguardi una di

quelle "decisioni di maggiore interesse per i figli", cui si riferisce

l'art. 155 terzo comma del codice civile. In secondo luogo, il giudice

a quo sostiene che la norma stessa - là dove stabilisce,

genericamente, che "il coniuge cui i figli non siano affidati... può

ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni

pregiudizievoli al loro interesse" - abbia senz'altro di mira il

tribunale ordinario: secondo la regola fissata dal capoverso dell'art.

38 disp. att. cod. civ., che dovrebbe applicarsi anche al caso in

esame, dal momento che l'art. 155 non rientra fra le disposizioni

elencate nell'art. 38 primo comma, per determinare i provvedimenti

spettanti al tribunale per i minorenni.

Precisamente in tal senso, non prevedendo "la competenza del

Tribunale per i minorenni in ordine alle questioni vertenti sulle

decisioni di maggiore interesse per la prole" (come si legge nel

dispositivo dell'ordinanza di rimessione), l'art. 155 terzo comma

violerebbe il principio del giudice naturale e verrebbe comunque a

discriminare i coniugi separati da quelli non separati, relativamente

ai rimedi processuali esperibili per tutelare i primari interessi dei

figli.

2. - Stando alla stessa impostazione del giudice a quo, che la

Corte ritiene di prendere a base della sua pronuncia, la questione deve

però considerarsi non fondata.

Anzitutto, non regge la tesi che l'art. 155 terzo comma cod. civ.

contrasti con l'art. 25 primo comma Cost., sottraendo al tribunale per

i minorenni - senza adeguate ragioni giustificative - una competenza

che dovrebbe spettargli come giudice naturalmente più idoneo ad

affrontare determinati ordini di controversie: nella specie, quelle

concernenti "le decisioni di maggiore interesse per i figli" di coniugi

separati. Questa Corte ha bensì ritenuto (si veda fra le altre, la

sentenza n. 274 del 1974) che "la nozione di giudice naturale non si

cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza

generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni, le quali

derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente

valutino i disparati interessi in gioco nel processo". Nel caso in

esame, tuttavia, non sussiste alcuna deroga propriamente intesa, della

quale la Corte debba verificare la razionalità. Se infatti si

considerano i criteri di determinazione delle competenze in sede

giurisdizionale, le funzioni eventualmente riservate al tribunale

ordinario, in applicazione della norma impugnata, non sono di natura

eccezionale e neppure speciale; ma fanno parte di una competenza

generale, prevista nell'ambito della stessa giurisdizione alla quale

appartengono i tribunali per i minorenni, senza dunque violare in

nessun modo il principio del giudice naturale.

Del resto, anche se si guarda ai tipi di interessi da tutelare, il

riparto fra la competenza del tribunale per i minorenni e quella del

tribunale ordinario non può non ricadere nell'ambito della

discrezionalità legislativa: dal momento che in tal campo

interferiscono interessi diversi, facenti capo ai genitori separati,

oltre che ai figli di essi. Non a caso, è al tribunale ordinario che

spetta - pronunziandosi sulla separazione, in base all'art. 155 primo

comma cod. civ. - dichiarare a quale dei coniugi i figli sono affidati

e adottare "ogni altro provvedimento relativo alla prole", sebbene il

legislatore abbia statuito che il giudice deve decidere in quest'ultimo

senso "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale"

della prole stessa.

Meno ancora è poi sostenibile che l'eventuale competenza del

tribunale ordinario, circa le "decisioni di maggiore interesse per i

figli" dei coniugi separati, determinerebbe un'arbitraria disparità di

trattamento rispetto alla competenza propria del tribunale per i

minorenni - ex art. 316 terzo comma cod. civ. - "in caso di contrasto

su questioni di particolare importanza" fra coniugi non separati. Il

complessivo regime della separazione coniugale è troppo peculiare,

perché sul piano costituzionale si possa esigerne l'equiparazione a

quello dei coniugi non separati, sia pure ai soli effetti dell'art. 155

terzo comma cod. civ. Ciò che più conta, l'azione e la difesa delle

parti non sarebbero certo pregiudicate dal fatto di dover adire il

tribunale ordinario, quanto alle controversie riguardanti i figli che

insorgano dopo la sentenza di separazione, fino al punto di desumerne

una violazione del principio di eguaglianza.

3. - Ne segue che le rispettive potestà del tribunale ordinario e

del tribunale per i minorenni non danno luogo a censure di legittimità

costituzionale, nei termini indicati dal giudice a quo, ma determinano

invece - per un verso - problemi di politica legislativa, cui si

ricollegano - per un altro verso - difficoltà superabili in via

interpretativa delle norme vigenti.

Sotto quest'ultimo aspetto, va ricordato che l'interpretazione

della norma impugnata, dalla quale muove l'ordinanza di rinvio, non è

affatto pacifica ed anzi contrasta con varie recenti pronunce della

Corte di cassazione, per quanto adottate con specifico riguardo

all'ottavo piuttosto che al terzo comma dell'art. 155 cod. civ. (cioè

per individuare il giudice competente in tema di "revisione delle

disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la attribuzione

dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative

alla misura e alle modalità del contributo"). Se non altro in linea di

massima, prendendo in considerazione l'affidamento dei figli e le

potestà dei genitori, quella Corte ha infatti affermato - al di là

della lettera e degli stessi lavori preparatori dell'art. 38 disp.

att. cod. civ. - l'esigenza di un'interpretazione sistematica che

affidi al tribunale per i minorenni l'adozione dei relativi

provvedimenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 155 terzo comma del codice civile, sollevata dal tribunale

per i minorenni di Ancona, in riferimento agli artt. 3 primo comma e 25

primo comma della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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