Codice civile

Art. 1379 c.c. — Divieto di alienazione

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non e' valido se non e' contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • Ha effetto soltanto obbligatorio, e quindi limitato ai rapporti tra le parti, il divieto convenzionale di alienare (art. 1379). La validità di questo divieto, dubbia nel diritto romano classico, si è ora affermata, sulla base di una tendenza dottrinale molto diffusa sotto l'impero del codice del 1865 e sulla considerazione che il potere illimitato di disposizione è attributo soltanto naturale ma non essenziale del diritto di proprietà. Del resto, il sistema positivo ha già ammesso la validità del patto di indisponibilità dei propri diritti consentendo di apporre nell'assegno bancario la clausola non trasferibile (art. 43 r. d, 21 dicembre 1933, n. 1736). Si devono ricollegare a questo indirizzo le disposizioni che, nel nuovo codice, attribuiscono efficacia giuridica al patto di inalienabilità ventennale del diritto dell'enfiteuta (art. 965, terzo comma) e ai patti di inalienabilità dell'usufrutto (art. 980, primo comma), di incedibilità del credito (art. 1260, secondo comma), di intrasferibilità delle quote di partecipazione nella società a responsabilità limitata (art. 2479, primo comma), di incedibilità delle quote o delle azioni di cooperativa (art. 2523, secondo comma); mentre, la nullità del divieto, fatto dal testatore all'erede, di disporre dei beni ereditari (art. 692, ultimo comma), mirando ad evitare i fedecommessi taciti, non potrebbe essere ritenuta in antitesi con la direttiva dell'art. 1379. È parso esorbitante riconoscere al patto una efficacia reale data la difficoltà di organizzare per esso un sistema di pubblicità che potesse attuarsi rispetto ad ogni categoria di beni e di diritti; perciò l'obbligo convenzionale di non alienare si è mantenuto nell'orbita delle semplici obbligazioni personali come, sotto l'impero del codice del 1865, la dottrina che ne aveva ritenuto la validità, aveva opinato di doverlo considerare, in mancanza di una disposizione testuale che ne affermasse l'opponibilità ai terzi. Le alienazioni in urto al divieto sarebbero perciò valide; ma colui che si è obbligato a non alienare risponderà dei danni verso la parte alla quale aveva promesso di non disporre della cosa o del diritto. Era anche eccessivo un illimitato divieto di disporre, che avrebbe praticamente svuotato di contenuto il diritto di proprietà. Perciò si è stabilito che il divieto deve essere ristretto entro convenienti limiti di tempo, e deve rispondere a un apprezzabile interesse di una delle parti (art. 1379). Data la varietà dei diritti che possono formare oggetto della convenzione di cui si discorre, non era possibile stabilire un termine massimo di durata del divieto, valevole per ogni caso; si è preferito perciò rimettere la valutazione dei limiti, caso per caso, al prudente arbitrio del giudice. Perchè il patto in parola sia valido, l'interesse potrà anche avere carattere morale o affettivo, potrà riguardare la protezione di un diritto proprio od anche di un diritto altrui; ma in ogni caso dovrà apparire suscettibile di tutela.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 630

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1379 · fonte del testo

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