Art. 122 c.c. — Violenza ed errore
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[1]Il matrimonio puo' essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso e' stato estorto con violenza o e' escluso per effetto di errore.
[2]L'errore sulle qualita' dell'altro coniuge non e' causa di nullita' del matrimonio se non quando si risolve in errore sull'identita' della persona.
[3]L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha riacquistato la sua piena liberta' o conosciuto l'errore.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
