L'articolo 122 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 122 - Violenza ed errore. - Il matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio puo' altresi' essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e' stato dato per effetto di errore sull'identita' della persona o di errore essenziale su qualita' personali dell'altro coniuge. L'errore sulle qualita' personali e' essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:

  • 1)l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
  • 2)l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non puo' essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
  • 3)la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
  • 4)la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non puo' essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
  • 5)lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purche' vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza e' stata portata a termine. L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art17 · fonte del testo

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