Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/04/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1011, che ha conferito efficacia erga omnes all'accordo

interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, e del

D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, che ha conferito efficacia erga

omnes al contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959 per i

dipendenti delle aziende grafiche ed affini, promosso con ordinanza

emessa il 26 luglio 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra Gerardi Luigi e l'Istituto poligrafico dello Stato,

iscritta al n. 216 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 2 aprile 1968 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Roma ha sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale

relative al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, nella parte in cui ha

conferito efficacia erga omnes alle disposizioni relative alla

costituzione del collegio di conciliazione e di arbitrato contenute

nell'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti

individuali ed al D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui

ha conferito efficacia erga omnes all'art. 11 del C.C.N.L. 1 ottobre

1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini, in forza del

quale "per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e

individuali valgono gli accordi interconfederali";

che le questioni proposte dal giudice a quo riguardano: a) il

contrasto che si dovrebbe ravvisare fra le norme impugnate e l'art. 39

della Costituzione, determinato dalle funzioni assegnate alle

associazioni - sindacali per la nomina del collegio di conciliazione ed

arbitrato in tema di licenziamenti individuali; b) la violazione

dell'art. 76 della Costituzione, perché mentre nei limiti della delega

conferita al Governo dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, rientrerebbe

la funzione del collegio (come la Corte accerto nella sentenza n. 50

del 1966), l'intervento delle organizzazioni sindacali non sarebbe da

considerare strettamente necessario a conseguire il fine indicato dal

legislatore delegante;

che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata;

che nel presente giudizio si è costituito (atto 16 dicembre 1966)

il signor Luigi Gerardi, rappresentato e difeso dagli avvocati Aurelio

Becca e Luciano Ventura, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri (atto 15 dicembre 1966), rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato; che il signor Gerardi ha concluso

chiedendo che la questione sollevata in riferimento all'art. 76 della

Costituzione venga dichiarata non fondata e che per la questione

concernente l'art. 39 della Costituzione gli atti vengano restituiti al

Tribunale perché questi ne valuti la rilevanza in relazione al

contenuto della domanda proposta con l'atto di citazione; che

l'Avvocatura ha concluso chiedendo che le questioni siano dichiarate

manifestamente infondate;

Considerato che l'ordinanza motiva il convincimento del giudice a

quo sulla rilevanza delle questioni, sicché queste risultano

ritualmente proposte;

che il D.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, viene impugnato solo

nella parte in cui conferendo efficacia erga omnes all'art. 11 del

C.C.N.L. 1 ottobre 1959 estende anche ai rapporti relativi ai

lavoratori grafici ed affini la procedura arbitrale prevista per i

licenziamenti individuali dall'accordo interconfederale 18 ottobre

1950, reso efficace erga omnes dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011;

che con la sentenza n. 50 del 1966 questa Corte escluse che il

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, violi l'art. 76 della Costituzione e

ciò sul presupposto che la parte dell'accordo interconfederale

riguardante il Collegio arbitrale e la sua funzione "si trova in un

nesso inscindibile con la disciplina sostanziale del licenziamento e si

incorpora in questo";

che è del tutto evidente che questa giustificazione si estende

alle modalità della composizione e della nomina di tale collegio,

atteso che, trattandosi - come la Corte accertò in quella occasione -

di arbitrato non rituale, le norme relative non possono essere

considerate dissociabili dal complessivo scopo che il procedimento

intende raggiungere e che è stato giudicato conforme alla finalità

indicata dalla legge di delegazione;

che pertanto la questione relativa alla violazione del l'art. 76

della Costituzione deve essere dichiarata, anche sotto il profilo messo

in evidenza dall'attuale ordinanza di rimessione, manifestamente

infondata; che con sentenza n. 98 del 1967 la Corte ha dichiarata non

fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso D.P.R.

14 luglio 1960, n. 1011, in riferimento all'art. 39 della Costituzione

e con ordinanza n. 15 del 1968 la stessa questione, appunto sul

presupposto della intervenuta decisione, è stata dichiarata

manifestamente infondata;

che non sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a

modificare tali decisioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale relative al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, ed al D.P.R.

11 settembre 1960, n. 1326, sollevate dall'ordinanza indicata in

epigrafe in riferimento agli artt. 76 e 39 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari