Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/11/1970 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende efficaci erga

omnes gli artt. 34 e 62 del c.c.n.l. 24 lugllo 1959 per gli addetti

all'edilizia, e dell'articolo unico del d.P.R 9 maggio 1961, n. 715,

nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 11 del c.c.l. 1

settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di

Genova, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1970 dal pretore di

Genova nel procedimento penale a carico di Mazzucchelli Mario, iscritta

al n. 154 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Mazzucchelli Mario,

opponente avverso il decreto penale col quale era stato condannato a

lire 410.000 di ammenda perché, nella sua qualità di titolare di una

impresa edile, aveva violato l'art. 34 del c.c.n.l. 24 luglio 1959 per

gli addetti all'edilizia, in relazione all'art. 11 del c.c.l. 1

settembre 1959, integrativo del predetto per la provincia di Genova,

per avere omesso di accantonare in favore di 41 dipendenti le quote

stabilite per ferie, festività e gratifica natalizia, il pretore di

Genova, con ordinanza in data 8 aprile 1970 ha sollevato questione di

costituzionalità del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in

cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 34 e 62 del c.c.n.l. 24

luglio 1959 per gli addetti all'edilizia e specificamente del d.P.R. 9

maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes

l'art. 11 del c.c.l. per la provincia di Genova del 1 settembre 1959,

in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Ricordata la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia

di casse edili e rilevato come la norma del contratto collettivo

concernente la provincia di Genova non sia stata finora dichiarata

incostituzionale, pur essendo affetta da vizi in tutto e per tutto

analoghi a quelli cui si riferivano le precedenti pronunce di

accoglimento, il pretore ha disposto la sospensione del giudizio e la

trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza, notificata e

comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 136 del 3 giugno 1970. Nessuna delle parti si è

costituita nel giudizio così promosso. Considerato in diritto :

L'articolo unico del d.P.R. n. 1032 del 1960, nella parte in cui

rende efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del c.c.n.l. suddetto, è

stato già dichiarato illegittimo con la sentenza di questa Corte n.

129 del 1963 e pertanto la questione, nella corrispondente parte, deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Deve invece essere decisa per la prima volta la questione

concernente l'articolo unico del d.P.R. n. 715 del 1961, nella parte

in cui rende efficace erga omnes l'art. 11 del c.c.l. suddetto, la

quale, pur presentando elementi comuni rispetto a quella risolta con la

sentenza n. 129 del 1963 (e confermata nelle successive nn. 31, 59, 78,

79 e 97 del 1964, n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, nn. 41 e 73 del

1967, nn. 33 e 34 del 1969, n. 71 del 1970), riguarda una norma che ha

una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime con

tali pronunce, anche se è analoga ad esse per il suo contenuto.

Infatti con la sentenza n. 41 del 1967 è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale del d.P.R. n. 715 del 1961, ma

soltanto nella parte in cui rendeva efficace erga omnes l'art. 11 del

c.c.l. 2 ottobre 1959, che prevedeva la costituzione della Cassa edile

spezzina ed il versamento di contributi a suo favore, mentre con la

sentenza n. 71 del 1970 lo stesso d.P.R. è stato colpito nella parte

in cui rendeva efficace erga omnes l'art. 12 del c.c.l. le settembre

1959, che prevede la costituzione della Cassa edile genovese e il

versamento di contributi a favore di essa.

Viene invece ora in considerazione l'art. 11 dello stesso c.c.l. e

precisamente la disposizione contenuta nel quarto comma di esso, in

virtù della quale le imprese sono tassativamente tenute a versare

l'importo della percentuale del 22,30 della retribuzione globale,

dovuta ai lavoratori per ferie, gratifica natalizia e festività, alla

Cassa edile genovese; in proposito non vi è che da ripetere quanto fu

detto nelle precedenti sentenze sopra ricordate e cioè che le

disposizioni degli accordi o contratti collettivi relative agli

obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizie e affini

dalla costituzione delle casse edili non corrispondono alle finalità

per l'adempimento delle quali è stato attribuito il potere legislativo

delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e pertanto tali

obblighi non possono essere imposti anche nei confronti dei non

iscritti alle associazioni che li hanno stipulati.

È chiaro tuttavia che l'illegittimità della norma che dispone

l'accantonamento presso la Cassa edile delle somme dovute per ferie,

gratifica natalizia, ecc., non si estende affatto alla norma che fa

obbligo al datore di lavoro di accantonare le percentuali stabilite,

accantonamento che potrà avvenire in una qualsiasi delle forme

consentite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032,

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 129

del 4 luglio 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes gli

artt. 34 e 62 del c.c.n.l. 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio

erga omnes il quarto comma dell'art. 11 del c.c.l. 1 settembre 1959 per

gli operai edili ed affini della provincia di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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