Art. 1077 c.c. — Servitù costituite sul fondo enfiteutico
Le servitu' costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Le servitu' costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Circa le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico, ho avuto già occasione di accennare che, non potendo pregiudicare gli interessi del concedente, esse seguono la sorte dell'enfiteusi, se questa si estingue per decorrenza del termine, per devoluzione o per prescrizione (art. 1077). Con formula generica il codice precedente (art. 665) le dichiarava estinte con l'estinzione dell'enfiteusi; appare però necessario distinguere i vari casi di estinzione del rapporto enfiteutico, non potendo nella norma ricomprendersi, senza ledere i diritti dei terzi, anche l'ipotesi che l'enfiteusi si estingua per confusione. Non si estinguono, invece, per l'estinzione dell'enfiteusi, qualunque sia la causa dell'estinzione, o per l'estinzione dell'usufrutto le servitù attive costituite dall'enfiteuta o dall'usufruttuario, poichè esse si concretano in un miglioramento del fondo, di cui accrescono il valore; ne, per identità di ragione, si estinguono con lo scioglimento del matrimonio le servitù costituite dal marito a favore del fondo totale (articolo 1078). Anche questa norma ha rispondenza nel codice precedente (art. 665), il quale, però, come si è notato, taceva circa il potere dell'usufruttuario di costituire servitù attive. DELLE AZIONI A DIFESA DELLE SERVITÙ.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 513
In un capo autonomo, costituito da un unico articolo (1079), riceve disciplina legislativa l'azione tipica a tutela delle servitù (actio confessoria). È colmata così una lacuna del codice del 1865, che di tale azione non faceva parola. Nello stesso articolo si menzionano inoltre i provvedimenti consequenziali di tutela che il titolare della servitù può invocare, ove della servitù sia accertata l'esistenza. DI ALCUNE SERVITÙ IN MATERIA DI ACQUE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 514
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1077 · fonte del testo
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