Codice civile

Art. 100 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1]((Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine e' dichiarata nella pubblicazione.

[2]Puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorieta' con il quale quattro persone, ancorche' parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

[3]Il pretore deve far precedere all'atto di notorieta' la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sulla importanza della loro attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze.

[4]Quando e' stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 21 marzo 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 25 parole tolte, 40 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il tolto: Re o le autorita' a cio' delegate possono ridurre aggiunto: tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' ridurre, per gravi motiviaggiunto: , il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine e' dichiarata nella pubblicazione.

Puo' anche tolto: essere concessa aggiunto: autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime tolto: la dispensa dalla pubblicazione, presentandoaggiunto: , l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorieta' con il quale quattro persone, ancorche' parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, tolto: indicano aggiunto: indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e …

Il pretore deve far precedere all'atto di notorieta' la lettura tolto: dei aggiunto: di detti articoli e ammonire i dichiaranti tolto: sull'importanza aggiunto: sulla importanza della loro attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze.

Quando e' stata tolto: concessa la dispensa dalla aggiunto: autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di tolto: dispensa aggiunto: autorizzazione, gli atti previsti tolto: nell'art. aggiunto: dall'articolo 97.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art100 · fonte del testo

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