Art. 97 c.c. — Documenti per la pubblicazione
Articolo abrogato dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.
Abrogato dal 30 marzo 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.
Abrogato dal 30 marzo 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 30 marzo 2001. 194 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonche' ogni altro documento necessario a provare la liberta' degli sposi.
tolto: Coloro che esercitano o hanno esercitato la potesta' debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilita', che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
tolto: La dichiarazione prevista al comma precedente e' resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
tolto: In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinita' a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87.
tolto: Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art97 · fonte del testo
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