Il progetto contemplava, nell'art. 5, che costituiva l'unica disposizione di questo capo, la disciplina della capacità di succedere. La norma è stata oggetto di numerose osservazioni, mentre se n'è approvata la collocazione in un capo autonomo, collocazione che è stata mantenuta anche per il corrispondente art. 462. In merito alla disposizione ho rilevato che siccome nel secondo comma dell'art. 1 al concepito non è attribuita una capacità giuridica generale, ma sono dalla legge riconosciuti singoli diritti subordinatamente all'evento della nascita, era opportuno affermare esplicitamente che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Nel secondo comma ho tenuto fermo il termine tradizionale dei trecento giorni per la presunzione di concepimento al tempo dell'apertura della successione a favore di chi sia nato entro trecento giorni dalla morte del de cuius. Mi è sembrata superflua la precisazione richiesta allo scopo di chiarire che la prova contraria non può essere data quando si tratta di impugnare la legittimità dei figli. È intatti ovvio che questa norma, dettata in sede di successione, ai fini della determinazione della capacità di succedere, non intende derogare alla presunzione assoluta in tema di filiazione, e che perciò la prora contraria è esclusa ogni volta che la questione della capacità sia connessa con quella della legittimità. L'ultimo comma dell'articolo disponeva che la capacità di succedere delle persone giuridiche e degli enti non riconosciuti era regolata dall'art. 142 del progetto, il quale invece disciplinava solo la capacità di questi ultimi. Ad ovviare a tale inesattezza è stato suggerito di affermare espressamente che le persone giuridiche hanno capacità di succedere. Ma tale affermazione mi è sembrata superflua perchè la capacità delle persone giuridiche risulta implicitamente affermata dalla norma dell'art. 473, che ribadisce la disposizione, più generale, dell'art. 17. Ho risolto pertanto la questione, sopprimendo il comma e riferendo il contenuto dell'articolo esclusivamente alla capacità delle persone fisiche. DELL'INDEGNITÀ.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 229