Codice antimafia

Art. 47 codice antimafia — Procedimento di destinazione

La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e' effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima. ((2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione e' adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile))

Testo vigente dal 19 novembre 2017

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/2012

    Questione infondata
    19 ottobre 2012

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), impugnato dalla Regione Sicilia in riferimento al principio di leale collaborazione, nella parte in cui consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di disporre il trasferimento dei beni senza alcun coinvolgimento della Regione, pur nell'ambito di un concorso di competenze statali e regionali, poiché una volta affermato che la disposizione impugnata ricade in un ambito materiale riservato alla potestà legislativa esclusiva statale, viene meno l'obbligo di istituire meccanismi concertativi tra Stato e Regione. - Sulla limitata applicabilità dei meccanismi concertativi Stato-Regione solo quando vi sia una concorrenza di competenze nazionali e regionali, ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, vedi, cit., sent. n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005.

    Art. 114 cost. · Art. 116 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 19 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017. 4 parole tolte, 13 parole aggiunte.

… e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima. aggiunto: 2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della … delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione e' adottato entro tolto: 30 giorni dall'approvazione aggiunto: trenta giorni dalla comunicazione del progetto di tolto: riparto aggiunto: pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civiletolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art47 · fonte del testo

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