Art. 45-bis codice antimafia — Liberazione degli immobili e delle aziende

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 2017 al 12 aprile 2025. Leggi il testo vigente →

((1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, puo' differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare)) 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 ottobre 2017, n. 161

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La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 4) che "Le disposizioni dell'articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia gia' intervenuto il provvedimento di confisca non piu' soggetto ad impugnazione".

Testo in vigore dal 19 novembre 2017 al 12 aprile 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art45bis · fonte del testo

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