[1]Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, i prefetti compileranno, attenendosi alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero dei Lavori Pubblici, il resoconto del fondo speciale di cui all' articolo 2° della legge 30 agosto 1868 n. 4613, e dei fondi straordinari, distinguendo i comuni nelle seguenti categorie:
- a)Comuni pei quali non fu costrutta alcuna strada obbligatoria;
- b)Comuni pei quali le strade obbligatorie furono costruite d' ufficio, si trovino o no compiute;
- c)Comuni pei quali le strade obbligatorie furono costrutte per iniziativa dei comuni stessi, si trovino o no compiute.
[2]Nel resoconto sara' data dettagliata dimostrazione del modo con cui il fondo speciale ed eventualmente i fondi straordinari furono amministrati e spesi, giustificando con gli opportuni documenti, tanto le partite dell'entrata, quanto quelle della spesa.
[3]Del resoconto un esemplare sara' trasmesso ai comuni interessati; un'altro al Ministero dei Lavori Pubblici.
[4]Contemporaneamente i Prefetti metteranno a disposizione dei comuni le somme di loro spettanza, le quali saranno destinate ad opere di pubblica utilita' od impiegate in estinzione di debiti.
[5]Il Ministero dei Lavori Pubblici, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presentera' sui resoconti dettagliata relazione al Parlamento.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 19 luglio 1894.
[8]UMBERTO.
[9]SARACCO.
[10]Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI
Testo vigente dal 24 luglio 1894
