[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Come prima parte dell'art. 2 della legge 19 luglio 1894, n. 338, viene aggiunta la disposizione seguente:

[7]«Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 potranno, per espressa deliberazione delle amministrazioni comunali, essere applicate cosi' per la costruzione e sistemazione come per la manutenzione delle strade comunali che cadono sotto la disposizione dell'art. 39 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato F.»

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 4 luglio 1895.

[10]UMBERTO.

[11]G. Saracco.

[12]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Testo vigente dal 13 luglio 1895

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 12/1960

    Questione infondata
    23 marzo 1960

    pronunciando con unica sentenza nei procedimenti riuniti indicati in epigrafe: 1) dichiara improponibile la questione nella parte riguardante il regolamento approvato con R.D. 16 aprile 1874, n. 1906; 2) dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del 15 dicembre 1958 del Giudice conciliatore di Brescello e del 30 maggio 1959 del Giudice conciliatore di Castelfra…

    Art. 2 Concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali · Art. 5 Concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali · Art. 6 Concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali · Art. 1 Che aggiunge una disposizione come prima parte dell'art. 2 della legge 19 luglio 1894, n. 338

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1895-07-04;390~art1 · fonte del testo

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