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[1]((La cognizione delle contravvenzioni prevedute dall'articolo 4 della presente legge appartiene ai tribunali militari.
[2]Nei procedimenti per detta contravvenzione puo', senza procedersi al dibattimento, pronunciarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.
[3]Il contravventore e' ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento)).
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 4 aprile 1956
