Cessano di essere devoluti alla giurisdizione penale militare i reati, commessi da militari in congedo, di omessa notifica del cambio di residenza o di abitazione, e di mancata restituzione o esibizione del documento concernente la destinazione in caso di mobilitazione. Sono pertanto abrogati, limitatamente a quanto riguarda le norme che attribuiscono ai tribunali militari la competenza a conoscere dei suddetti reati: l'art. 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificato dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018; l'art. 207 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; l'art. 103, settimo comma, del testo unico delle disposizioni sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, l'art. 2, terzo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1025; ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Testo vigente dal 3 aprile 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-23;167~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari