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La cognizione delle contravvenzioni previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge e' deferita ai tribunali militari, i quali provvedono con decreto penale, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.
Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 27 giugno 1935
