Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1930 al 9 ottobre 2010. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva debbono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorita' militari da cui dipendono.
tolto: All'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorita' militare la propria residenza ed abitazione e notificare poi qualsiasi cambiamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-03-27;460~art1 · fonte del testo
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