[1]Si applicano ai procuratori le disposizioni degli articoli 10 e 11.

[2]Ma quando si tratta di un collegio di procuratori esercenti presso un tribunale dove non ha sede la Corte d'appello, il richiamo, di cui nell'articolo 11, e' fatto al tribunale, il quale provvede come e' prescritto per la Corte d'appello.

[3]La decisione del tribunale e' inappellabile, salvo il ricorso in Cassazione a norma del detto articolo 11.

[4]Ordinata definitivamente l'inscrizione, l'aspirante prestera' giuramento ad una pubblica udienza del tribunale o della Corte, di adempiere con lealta' e diligenza i doveri del proprio ministero.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art41 · fonte del testo

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