[1]Se il Consiglio ricusa l'iscrizione, lo aspirante puo' richiamarsi alla Corte d'appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero.
[2]Lo stesso diritto compete al Pubblico Ministero nel caso che la domanda sia stata ammessa, purche' lo eserciti nel termine di giorni dieci dalla notificazione.
[3]La decisione della Corte puo' essere impugnata con ricorso alla Cassazione nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge, e, quanto al Pubblico Ministero, nel termine stabilito nel precedente capoverso di quest'articolo.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
