[1]I procuratori devono fissare la loro residenza nella sede di una Corte d'appello o di un tribunale civile e correzionale.
[2]Non possono esercitare il loro ufficio che presso la Corte o presso il tribunale del luogo ov'essi risiedono; quelli che sono ammessi ad esercitare davanti una Corte d'appello, lo possono anche presso il tribunale che ha sede nella citta' in cui risiede la Corte.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
