[1]Presso ogni Corte d'appello ed ogni tribunale civile e correzionale havvi un collegio di avvocati, composto di tutti quelli che sono iscritti nell'albo contemplato nell'articolo seguente.
[2]Dove il numero degli avvocati esercenti non arriva a quindici, essi seno iscritti nell'albo esistente presso altro vicino collegio che sara' determinato dalla Corte d'appello.
[3]Non vi e' che un solo collegio ed un solo albo per gli avvocati esercenti presso la Corte d'appello e il tribunale civile e correzionale avente sede nella medesima citta'.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
