[1]Presso ogni Corte d'appello ed ogni tribunale civile e correzionale havvi un collegio di avvocati, composto di tutti quelli che sono iscritti nell'albo contemplato nell'articolo seguente.

[2]Dove il numero degli avvocati esercenti non arriva a quindici, essi seno iscritti nell'albo esistente presso altro vicino collegio che sara' determinato dalla Corte d'appello.

[3]Non vi e' che un solo collegio ed un solo albo per gli avvocati esercenti presso la Corte d'appello e il tribunale civile e correzionale avente sede nella medesima citta'.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari