[1]Al principio di ciaschedun anno, i Consigli di disciplina procedono alla revisione e rinnovazione dell'albo, e vi fanno le variazioni e le aggiunte che sono necessarie.
[2]L'albo cosi' rinnovato e' comunicato dal presidente del Consiglio al presidente della Corte d'appello quando si tratti di collegi esistenti dove ha sede la Corte, e al presidente del tribunale quanto agli altri collegi.
[3]Il presidente della Corte e quello del tribunale lo fanno notificare al pubblico Ministero, al quale compete la facolta' del richiamo a norma degli articoli 6 e 11.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
