[1]Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione gli avvocati che hanno esercitato il patrocinio per cinque anni almeno davanti le Corti d'appello od i tribunali civili e correzionali, ed i professori di diritto nelle Universita' del Regno.
[2]L'esercizio delle funzioni di giudice o di ufficiale del Ministero Pubblico equivale a questo effetto all'esercizio del patrocinio.
[3]L'ammissione degli avvocati e' pronunziata con decreto della Corte, sentito il Pubblico Ministero.
[4]Gli avvocati ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione sono iscritti in apposito albo da tenersi nelle sale d'ingresso e d'udienza della Corte.
[5]L'inscrizione in tale albo e' pronunciata dal Consiglio dell'Ordine del collegio a cui l'aspirante appartiene.
[6]La relativa deliberazione viene comunicata per cura del presidente del Consiglio dell'Ordine al primo presidente della Corte di cassazione, il quale la fa notificare al Pubblico Ministero.
[7]Contro la detta deliberazione e' concesso il richiamo come nell'articolo 11.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
