di colli a mano e di animali nelle carrozze par. 1. Il viaggiatore puo' recare con se' gratuitamente nelle carrozze oggetti facilmente trasportabili (colli a mano) Ogni viaggiatore dispone, per i suoi colli a mano, soltanto dello spazio situato al di sopra e al di sotto del posto che occupa, o dello spazio corrispondente nel caso delle carrozze di tipo speciale, segnatamente se esse sono munite di un compartimento riservato per i bagagli. par. 2. Non possono essere introdotti nelle carrozze:

  • a)le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto a bagaglio in virtu' dell'articolo 18 e), salvo le eccezioni previste dalle disposizioni complementari o dalle tariffe;
  • b)gli oggetti che possono recare noia od incomodo ai viaggiatori o provocare danni;
  • c)gli oggetti che secondo le disposizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative non possono essere introdotti nelle carrozze;
  • d)gli animali vivi, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni complementari o dalle tariffe. par. 3. Le tariffe internazionali possono prevedere a quali condizioni gli oggetti introdotti nelle carrozze in violazione delle disposizioni dei par. 1 e 2 b) siano ciononostante trasportati come colli a mano o come bagagli. par. 4. La ferrovia ha diritto di assicurarsi, in presenza del viaggiatore, della natura degli oggetti introdotti nelle carrozze, quando esiste un grave sospetto di una violazione delle disposizioni di cui al par. 2 a), b) e d). Se non e' possibile stabilire quale sia il viaggiatore che ha portato con se' gli oggetti sottoposti a verifica, la ferrovia effettua tale verifica in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia stessa. par. 5. La sorveglianza degli oggetti e degli animali che il viaggiatore reca con se' nella carrozza incombe al viaggiatore stesso, salvo che non possa esercitarla per il fatto di trovarsi in una carrozza del tipo speciale previsto al par. 1. par. 6. Il viaggiatore e' responsabile di ogni danno causato dagli oggetti o dagli animali che porta con se' nella vettura, se non prova che il danno sia dipeso da colpa della ferrovia, da colpa di un terzo o da circostanze che il viaggiatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. Tale disposizione non incide sulla responsabilita' che puo' derivare alla ferrovia in virtu' dell'articolo 26.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari