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[1]Nonostante l'abolizione delle sostituzioni, e finche' non sia per Legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte o di antichita' rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommesso, loro eredi od aventi causa.
[2]La Legge speciale, di cui sopra, sara' presentata nella sessione prossima.
Testo in vigore dal 28 giugno 1871 al 27 luglio 1883
