[1]Il Governo provvedera' a mantenere o reintegrare l'esercizio dei diritti del pubblico sulle gallerie, biblioteche, collezioni d'arte indicate nel precedente articolo, sia che tali diritti risultino da atti di fondazione, sia che risultino da possesso. Dara' inoltre i provvedimenti per l'esatto adempimento delle condizioni imposte dai fondatori e pel rispetto dei diritti acquisiti dal pubblico.

[2]Il Governo potra' in qualunque tempo ispezionare le gallerie, collezioni e biblioteche, di cui all'articolo precedente e dare tutte le disposizioni occorrenti per la loro sicura custodia e conservazione.

Testo vigente dal 8 febbraio 1892

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1892-02-07;31~art2 · fonte del testo

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