[1]Finche' non sia provveduto con Legge generale continueranno ad aver vigore le Leggi e i Regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Firenze addi' 28 giugno 1871.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco
[6]G. De Falco.
Testo vigente dal 28 giugno 1871
