[1]Nonostante l'abolizione delle sostituzioni, e finche' non sia per Legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte o di antichita' rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommesso, loro eredi od aventi causa. 1
[2]La Legge speciale, di cui sopra, sara' presentata nella sessione prossima.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1883, n. 1461
1La L. 1883, n. 1461 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione dell'articolo 4, primo capoverso della legge 28 giugno 1871, n. 286 (Serie 2ª), in quanto proibisce di alienare e dividere le gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichita', ivi contemplate, cessa di avere effetto, non per la loro indivisibilita' da rimanere ferma, ma per l'alienazione, a qualsiasi titolo, ogni qualvolta i diritti che si hanno sopra di esse, si trasferiscano allo Stato, alle provincie, ai comuni, a istituti od altri Enti morali nazionali laici, fondati o da fondarsi, i quali dovranno conservare o destinare in perpetuo ad uso pubblico le dette gallerie, biblioteche e collezioni".
Testo vigente dal 27 luglio 1883
