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Chiunque volontariamente rompe o guasta, fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno di un telegrafo sottomarino, legalmente posto e che tocca il territorio, una colonia od un possedimento di uno o piu' degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, e in tal modo interrompe od impedisce, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche, sara' punito con la carcere per la durata non minore di un anno e con la multa non minore di lire 500, salvo l'azione per il risarcimento dei danni ed interessi.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1886 al 19 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-01-01;3620~art3 · fonte del testo

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