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[1]Le disposizioni della presente legge andranno in vigore il 15 gennaio 1886 e non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, ne' vincolare la loro liberta' di azione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° gennaio 1886.
[4]UMBERTO.
[5]C. ROBILANT. B. BRIN. TAJANI. GENALA.
[6]Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1886 al 7 maggio 1886
