[1]((Le disposizioni della presente legge, la quale andra' in vigore il giorno che sara' ulteriormente determinato con decreto Reale, non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, ne' vincolare la loro liberta' d'azione)).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° gennaio 1886.
[4]UMBERTO.
[5]C. ROBILANT. B. BRIN. TAJANI. GENALA.
[6]Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.
Testo vigente dal 7 maggio 1886
