[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico. L'articolo 23 della legge del 1° gennaio 1886, n. 3620 (Serie 3ª), relativa alla Convenzione internazionale per la tutela dei cavi telegrafici sottomarini, cosi' concepito:
[6]«Le disposizioni della presente legge andranno in vigore il 15 gennaio 1886, e non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, ne' vincolare la liberta' d'azione»
[7]e' modificato come segue:
[8]«Art. 23. Le disposizioni della presente legge, la quale andra' in vigore il giorno che sara' ulteriormente determinato con decreto Reale, non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, ne' vincolare la loro liberta' d'azione.»
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 18 aprile 1886.
[11]UMBERTO.
[12]C. Robilant. Genala.
[13]B. Brin. Tajani.
[14]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo vigente dal 22 aprile 1886
