[1]Saranno dichiarati civilmente responsabili delle multe inflitte per reati puniti dalla presente legge ed altresi' dei danni che ne sono derivati, gli armatori delle navi, su cui i reati furono commessi, anche se la nave loro non appartenga.
[2]Gli altri casi di responsabilita' civile saranno regolati dalle norme stabilite nel Codice civile.
[3]Pero' per l'indennita' di cui nella prima parte dell'art. 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, occorrera' uniformarsi alla disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
[4]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 dicembre 1956, n. 1447
2La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620".
Testo vigente dal 19 gennaio 1957
