Art. 2
[1]Con decreto Reale sara' provveduto all'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1887.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo vigente dal 20 luglio 1887
