Art. 39 (Quaderno d'oneri E)
[1]In caso di guerra, sara' in facolta' del Governo di far continuare o sospendere il servizio, ed anche di prendere possesso dei bastimenti.
[2]Nel caso di continuazione del servizio, il Governo assumera' la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio, per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.
[3]Nel caso di sospensione del servizio, e per tutto il tempo della sospensione, cessera' la sovvenzione proporzionale per legge.
[4]In tale eventualita', se i piroscafi saranno presi a nolo dal Governo, il prezzo e le condizioni del nolleggio verranno fissate di comune accordo o per mezzo di un consiglio di arbitri, determinando il valore dei bastimenti da rimborsarsi ai concessionari, ove andassero perduti per fatto di guerra o per esplosioni di materiali da guerra, dovendo i rischi di mare o di fuoco rimanere a loro carico.
[5]Qualora poi al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verra' corrisposta, durante l'interruzione del servizio, una equa indennita', da fissarsi d'accordo o per mezzo del giudizio di un consiglio di arbitri.
[6]Il consiglio di arbitri summentovato sara' composto di due persone a scelta del Governo e di due altre persone a scelta dei concessionari, le quali insieme ne designeranno una quinta, a maggioranza di suffragi, cui sara' devoluta la presidenza.
[7]A parita' di voti, la scelta della quinta persona verra' fatta dal presidente del tribunale di commercio della capitale.
[8]Il consiglio di arbitri giudichera' inappellabilmente.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
